La conservazione dell’equilibrio contrattuale e la “nuova” revisione prezzi all’indomani del Correttivo

A cura di Concetta Ferrante, Associate

Come noto, il tema della revisione dei prezzi e del mantenimento dell’equilibrio dei contratti pubblici è diventato di fortissima attualità a seguito della pandemia del 2020 e degli eventi correlati al c.d. “caro materiali” dovuto al conflitto russo-ucraino del 2021.

La questione della revisione dei prezzi nei contratti pubblici che non prevedevano alcuna clausola di c.d. “hardship” è stata, infatti, oggetto di continua segnalazione da parte degli operatori del settore, i quali – a fronte delle limitate possibilità di vedere modificati i contratti in corso di esecuzione senza indizione di nuove gare – hanno evidenziato di fatto una grave rigidità del sistema, cui hanno fatto seguito, quale  correttivo l’introduzione di disposizioni legislative legittimanti meccanismi di compensazione straordinaria, ma anche, quale inevitabile  conseguenza, l’insorgere di numerose controversie tese all’ottenimento dei c.d. “extracosti” sopravvenuti in fase di esecuzione contrattuale.

In tale scenario, con l’adozione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito anche “D.Lgs. n. 36/2023” o “Codice”), il Legislatore ha ravvisato la necessità di dedicare peculiare attenzione al tema dell’equilibrio contrattuale e della revisione prezzi, prevedendo:

  • in linea generale, all’articolo 9, il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale” tra i principi generali alla base degli affidamenti e dell’esecuzione dei contratti pubblici;
  • nello specifico, all’articolo 60, una specifica disciplina in materia di “revisione prezzi”.

 

Con le menzionate previsioni, è stato finalmente reso obbligatorio l’inserimento, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di clausole revisionali tese all’adeguamento automatico del valore del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, determinanti una variazione del costo delle prestazioni affidate.

Al fine di rendere più rapido e “sicuro” il mantenimento nel tempo del sinallagma contrattuale, il Legislatore del Codice ha affidato il meccanismo di funzionamento della revisione prezzi ad un modello d’indicizzazione, in luogo della metodologia compensativa (ex post) adottata durante il periodo emergenziale.

In tale prospettiva, è stato, dunque, previsto che all’origine delle variazioni dei prezzi che avrebbero reso in concreto attivabile il meccanismo della revisione vi fossero “particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta”.

Con l’introduzione del meccanismo di cui all’originario articolo 60 sono stati definiti, poi, i valori della soglia di attivazione e di individuazione della componente fissa della revisione.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 60, il meccanismo di revisione dei prezzi avrebbe dovuto trovare applicazione nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto, operando nella misura dell’80 per cento in relazione alla quota dell’importo variato (in aumento o in diminuzione) e, comunque, in relazione agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tenuto conto delle criticità di attuazione dell’istituto, l’istituto della revisione prezzi – espressione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale – è stato fortemente interessato dalle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito anche “D.Lgs. n. 209/2024o “Correttivo).

Con la novella legislativa introdotta dal Correttivo, il legislatore ha inteso, infatti, chiarire il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale e, conseguentemente, introdurre un nuovo allegato (Allegato II.2-bis) teso all’attuazione – in maniera omogenea e con tempi certi – delle clausole di revisione sia nel settore lavori, sia nel settore servizi e forniture.

In particolare, con l’articolo 16 “Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” del D.Lgs. n. 209/2024 sono state apportati diverse revisioni all’operatività dell’istituto.

Sebbene, infatti, con l’introduzione della misura in esame, sia stato cristallizzato nell’ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, consentendo alle parti contrattuali (i.e. stazioni appaltanti e imprese) un monitoraggio “lifelong” del contratto di appalto sull’effettivo andamento economico-realizzativo rispetto al momento dell’aggiudicazione (in ossequio, peraltro, al principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di cui all’articolo 9 del Codice), notevoli risultano le modifiche introdotte dal menzionato articolo.

In particolare, si evidenzia l’articolazione di un nuovo “meccanismo” per la revisione dei prezzi, secondo due corsie differenziate con clausole di revisione specifiche per gli appalti di lavori e per quelli di servizi e forniture.

Tale meccanismo è il risultato di un ampio, trasversale e costruttivo confronto, non solo, tra le Amministrazioni interessate (tra cui ISTAT), ma anche con gli operatori di settore, maturato in un apposito Tavolo tecnico costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, strutturato in due sub-componenti afferenti: (i) al settore degli appalti di lavori e (ii) al settore degli appalti di servizi e forniture.

In tale contesto normativo, il comma 1, lettera a), della novella in esame ha apportato modifiche al menzionato comma 1 dell’articolo 60 del Codice, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Il comma 1, lettera b), della disposizione in esame ha apportato, inoltre, modifiche al comma 2 dell’articolo 60 del Codice, al fine di chiarire con maggiore evidenza, la soglia di attivazione della clausola revisionale.

Nel dettaglio, è stato, infatti, previsto che le clausole revisionali trovano applicazione nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione di costo del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire, attraverso criteri di calcolo di più agevole individuazione e implementazione, anche alla luce di quanto indicato nel nuovo Allegato II.2-bis.

Con riguardo alle modalità attuative di questo nuovo meccanismo – in considerazione dei rilievi del Tavolo tecnico sul metodo individuato dall’ISTAT per la definizione di indici sintetici di riferimento, sia in ordine alle tempistiche di attuazione, sia alle difficoltà di individuazione dell’indice di aggiornamento adeguato – sono stati individuati nuovi indici sintetici in grado di fornire la copertura più ampia possibile alle voci di costo degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In esito alle attività svolte, per quanto riguarda i contratti di lavori, sono state elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), precisando per ciascuna di esse il peso relativo a puntuali elementi di costo (i.e. costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; etc.). In relazione ad ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati conseguentemente individuati i rispettivi componenti elementari, giungendo in tal modo ad un unico indice sintetico di riferimento. L’elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in relazione alle quali saranno adottati gli indici, è stato contenuto in apposita tabella acclusa all’Allegato II.2-bis.

Per quanto concerne, invece, i contratti di servizi e forniture, sono stati individuati nell’ambito dei CPV (Common Procurement Value) già esistenti, circa 500 CPV articolati in 3 “digit” (sottocategorie), a loro volta associati ad uno o più degli indici ISTAT di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Correttivo, gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La ratio di tale previsione è da rinvenire nell’esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione ai quali si ritiene opportuno che si proceda ad un’applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT ad esse associati.

Con le modifiche apportate al comma 4 dell’articolo 60 è stato, inoltre, specificato che:

  • gli indici di costo di costruzione (relativo ai contratti di lavori) dovranno essere individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni determinate nell’Allegato;
  • gli indici di prezzo relativi ai contratti di servizi e forniture sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

 

Sempre con riferimento agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-bis dell’articolo 60 del Codice, inserito dal comma 1, lettera e), della novella ha precisato, inoltre, che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie), qualora sussistano in taluni settori specifici, indici maggiormente aderenti e corrispondenti alla realtà economica del comparto volta per volta rilevante.

Infine, è stata prevista l’esclusione dell’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo sia già determinato sulla base di una propria indicizzazione operante settorialmente.

Ai sensi del nuovo comma 4-ter dell’articolo 60 del Codice, è stata rinviata al nuovo Allegato II.2-bis la modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili.

L’articolo 76 “Inserimento dell’Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023” del Correttivo ha previsto l’introduzione nel Codice dell’Allegato II.2-bis, al fine di fornire linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell’attuazione delle clausole revisionali di cui all’articolo 60.

Nel dettaglio, l’Allegato II.2-bis, prevede ulteriori disposizioni attuative del meccanismo revisionale:

(i) per gli appalti di servizi e forniture il recepimento delle clausole “straordinarie” di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell’operatore economico alle fluttuazioni del mercato;

(ii) qualora l’applicazione delle clausole di revisione prezzi non sia comunque in grado di assicurare l’equilibrio contrattuale, si può fare ricorso alla possibilità per la stazione appaltante o l’operatore economico di richiedere la risoluzione del contratto senza l’applicazione di penali;

(iii) l’individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi è quello dell’aggiudicazione;

(iv) tali previsioni risultano applicabili anche alla disciplina degli Accordi quadro, mediante la previsione nei documenti iniziali della procedura di affidamento che l’indice sintetico rilevante per la determinazione della variazione è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati; analogamente, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico non può che essere quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta;

(v) se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all’incremento prezzi nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini indicati all’Allegato I.3 e l’effettivo momento in cui viene disposta l’aggiudicazione è imputato alla stazione appaltante;

(vi) la possibilità della revisione prezzi deve essere riconosciuta anche ai subappaltatori e ai sub-contraenti, prevedendo l’inserimento della relativa clausola nei rispettivi contratti, onde elevare le garanzie connesse al subappalto e ai subcontratti ed evitare l’indebito arricchimento dell’appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non traslata sul subappaltatore;

(vii) in ordine alla copertura economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possono utilizzare, oltre alle somme già accantonate per altre modifiche contrattuali in corso d’opera:

  • il 50% delle risorse appositamente accantonate nel quadro economico dell’opera per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
  • le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione.

 

Tanto precisato, le previsioni in esame devono, a parere di chi scrive, necessariamente accedere ad un approccio di interpretazione “sistematico”, mediante la lettura delle stesse combinata al “principio del risultato” di cui all’articolo 1 del Codice, anch’esso principio basilare della contrattualistica pubblica, che deve guidare le committenze che gestiscono fondi pubblici.

Del resto, l’istituto della rinegoziazione è stato ritenuto (anche dalla Corte di Cassazione[1]) espressione di “giustizia sostanziale”, in quanto teso a garantire gli obblighi di solidarietà costituzionalmente garantiti (art. 2 Cost.), posto che lo stesso, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto e gli effetti (art. 1374 cod. civ.), orientandone l’interpretazione (art. 1366 cod. civ.) e l’esecuzione (art. 1375 cod. civ.).

In tale prospettiva, proprio in fase di esecuzione (art. 1375 cod. civ.), è necessario adattare – mediante l’istituto della revisione – il contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute, al fine di salvaguardare il rapporto economico rispetto alla pianificazione convenzionale.

L’auspicio è quello di rinvenire nelle novellate previsioni una disciplina efficace, ben strutturata e capace di preservare il sinallagma contrattuale, mediante un meccanismo di adeguamento prezzi basato su valori economici coerenti con l’andamento del mercato, che possa evitare alterazioni “incontrollate” delle prestazioni e dei corrispettivi contrattuali tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

 

[1] Cfr. in tal senso, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica 8 luglio 2020, n. 56

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