Assunzione dei disabili: disciplina di riferimento e relativi adempimenti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica

A cura di Daniele Archilletti, Partner

Considerazioni generali

Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica volte all’affidamento dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, nonché dei contratti di concessione, l’art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, il “Codice”), così come sostituito dall’art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024 (i.e. il c.d. Correttivo al Codice) prevede che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti a presentare offerta, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta – per quanto di interesse – misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si tratta di una previsione particolarmente rilevante, poiché volta a consentire piena attuazione, nel panorama pubblicistico, alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 – recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – avente la finalità di promuovere, “attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”, l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro di tale categoria di persone.

Secondo quanto si legge nell’art. 1, comma 1, di detta fonte normativa, la categoria comprende, in particolare:

  1. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento …
  2. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento …;
  3. le persone non vedenti o sordomute …;
  4. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra …”.

 

In tale contesto, l’art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999, individua gli obblighi di assunzione posti in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, i quali devono “avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

  1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.

 

Le modalità di assolvimento degli obblighi di assunzione

Il rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili nel numero sopra indicato (i.e., la c.d. quota di riserva) è garantito, nelle procedure di evidenza pubblica e a pena di esclusione dalle stesse (cfr. l’art. 94, comma 5, lettera b, del Codice), mediante la presentazione di una “dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”.

Al riguardo, è dirimente rilevare come il Legislatore, consapevole delle difficoltà dei datori di lavoro – quindi, ai fini di interesse, degli operatori economici concorrenti – di assumere personale rientrante in siffatta categoria, ha previsto, nell’art. 7 della Legge n. 68/1999, che l’obbligo in esame possa essere assolto mediante “richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti – ossia i centri per l’impiego istituiti, in genere, presso le Regioni in cui ha sede l’operatore economico interessato – ovvero tramite la stipula, con i medesimi uffici, di “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali” in questione (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n.3166, ove viene specificato, altresì, che per soddisfare gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, gli operatori economici devono necessariamente trovarsi in una delle due condizioni sopra indicate – oltre che, come è ovvio, in quella di avere già proceduto all’assunzione del/i disabile/i – al momento della presentazione dell’offerta).

Si tratta, in particolare, di convenzioni mediante le quali è assegnato al datore di lavoro un determinato arco temporale (6-8 mesi circa), entro il quale essi devono assumere risorse disabili nel rispetto della quota di riserva sopra indicata.

Ne discende, dunque, che, affinché un operatore economico possa regolarmente partecipare a una procedura di evidenza pubblica, esso dovrà essere in regola con gli obblighi assunzionali sopra descritti; diversamente, la partecipazione gli sarà inevitabilmente preclusa.

 

Le modalità di verifica delle Stazioni appaltanti e le conseguenze in caso di falsa dichiarazione dell’operatore economico concorrente

La verifica in ordine alla sussistenza dell’obbligo assunzionale in esame è effettuata da ciascuna Stazione appaltante, in sede di comprova dei requisiti, mediante domanda inoltrata al centro per l’impiego competente.

Al riguardo, nulla quaestio nel caso in cui il centro per l’impiego confermi la sussistenza, in capo all’operatore economico, del requisito in esame; diversamente, laddove il centro per l’impiego intervistato non confermi la veridicità della dichiarazione resa dall’operatore economico concorrente in ordine al rispetto degli obblighi assunzionali in questione, la Stazione appaltante potrà disporre automaticamente l’esclusione dell’operatore dalla gara, anche senza rituale contraddittorio con quest’ultimo[1], procedendo agli adempimenti previsti dal Codice.

Il riferimento è, in particolare, alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del medesimo operatore per avere reso falsa dichiarazione, finalizzata all’avvio del procedimento sanzionatorio per:

  • l’iscrizione nel Casellario informatico, ciò laddove l’ANAC ravvisi il dolo o la colpa grave dell’operatore, ai conseguenti fini dell’esclusione dello stesso dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo pari al massimo a due anni, come stabilito dall’art. 96, comma 15, del Codice;
  • l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 222, comma 13, secondo periodo, del Codice, quantificabile entro il limite minimo di Euro 500,00 ed il limite massimo di Euro 10.000,00. Resta salva, in ogni caso, l’eventuale sanzione penale.

 

In tale contesto, risulta dirimente, quindi, che l’operatore economico interessato a partecipare a una gara pubblica si assicuri di soddisfare l’obbligo assunzionale previsto dalla normativa in commento.

 

Casistiche particolari e conclusioni

Le considerazioni sopra svolte non sembrano lasciare spazio a dubbi in ordine alle modalità di rispetto degli obblighi assunzionali in esame.

Ne è dimostrazione il fatto che, sul punto, la giurisprudenza maggioritaria è stata investita di controversie inerenti, per lo più, all’effettivo possesso del requisito in questione, da parte dell’operatore, sin dal momento della presentazione dell’offerta e secondo una delle modalità sopra descritte; questioni, dunque, ripetutamente sottoposte all’attenzione dei Giudici amministrativi per qualsiasi tipologia di requisito di partecipazione, qual è quello in esame[2].

Si sono registrati, tuttavia, arresti giurisprudenziali peculiari – comunque risalenti nel tempo – derivanti da una scorretta interpretazione delle norme applicabili da parte di taluni operatori, i quali, erroneamente, assumevano a fondamento delle doglianze proposte contro l’aggiudicazione di procedure di gara in favore di loro concorrenti, il fatto che questi ultimi non avrebbero rispettato la quota di riserva prevista dalla Legge n. 68/1999 a tutela “degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763”.

Investiti di tali controversie, infatti, i Giudici amministrativi hanno evidenziato come le norme del Codice dei contratti pubblici facciano esclusivo riferimento alla tutela delle persone disabili, non invece alla tutela di tutte le categorie di soggetti “protetti” – quali orfani o coniugi superstiti – nei confronti dei quali la Legge n. 68/1999 prevede una quota di riserva (ex multis, vds. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 10 maggio 2016, n.1215).

Le categorie individuate nell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 rilevano, in altri termini, soltanto sotto un profilo giuslavoristico-assunzionale, essendo invero necessario, ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, unicamente il rispetto di quanto stabilito dall’art. 17 della Legge n. 68/1999.

A volere opinare diversamente, del resto, si agirebbe in palese violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10 del Codice.

 

[1] Ex multis, vds. Tar Lombardia, Sez. II, 31 luglio 2023, n. 1987, secondo cui, “la norma, come chiarito da un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443), pone una prescrizione la cui operatività non è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, poiché l’omissione di detta dichiarazione costituisce una causa di esclusione prevista dalla legge e applicabile anche quando non sia richiamata dal bando di gara”; nello stesso senso, vds. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860.

[2] Cfr. Tar Lombardia, Sez. II, 31 luglio 2023, n. 1987; Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860; Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2018, n. 4282; Tar Campania, Salerno, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1876.

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