Nell’ambito di due giudizi volti ad ottenere l’esclusione di Ferrovienord S.p.A. e FITRI dall’Elenco delle pubbliche amministrazioni redatto da ISTAT, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un quesito (di estrema delicatezza istituzionale) riguardante la compatibilità con l’Ordinamento Europeo dell’articolo 23-quater del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), che – in caso di accoglimento del ricorso – impedisce alla Corte dei Conti l’annullamento dell’Elenco (pur in parte), consentendo solo l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di contenimento della spesa.
La Corte di Giustizia, dopo avere precisato che risponde ad un interesse meritevole di tutela la corretta applicazione delle disposizioni europee sulla classificazione delle pubbliche amministrazioni, ha ritenuto che una disposizione di tal fatta – nella parte in cui priva la Corte dei Conti del potere di annullare la ricognizione compiuta da ISTAT – possa essere conforme al diritto europeo esclusivamente se l’Ordinamento domestico consenta per altre vie (ad esempio, per mezzo di un altro giudice) l’annullamento dell’Elenco.
Roma, 31 Luglio 2023 – Con un team composto dagli Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, Lipani Catricalà & Partners ha assistito favorevolmente Ferrovienord S.p.A. e FITRI (Federazione Italiana Triathlon) nel procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea introdotto dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, nell’ambito di due giudizi volti ad ottenere l’esclusione di detti soggetti dall’Elenco delle pubbliche amministrazioni, redatto ed annualmente aggiornato dall’ISTAT.
In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto che non fosse coerente con le disposizioni europee che sovrintendono alla classificazione dei soggetti dell’Unione Europea – affidata, per l’Italia, ad ISTAT – ai fini della definizione dei saldi di bilancio dell’Unione (essenzialmente: famiglie, imprese e pubbliche aministrazioni) la disposizione dall’art. 23-quater del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori). Questa disposizione, infatti, limita il potere giurisdizionale della Corte dei Conti, competente per le impugnazioni avverso il predetto Elenco, escludendo la possibilità di annullare l’Elenco in parte qua (ovvero, di disporre l’esclusione dei ricorrente dall’Elenco) e limitando le potenzialità del ricorso “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
Secondo il massimo consesso giurisdizionale contabile la disposizione, impedendo al Giudice l’annullamento della ricognizione operata da ISTAT, si porrebbe in contrasto con le disposizioni unionali che dettano le regole per svolgere la classificazione (e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 549/2013 e della Direttiva 2011/85/UE) in quanto escluderebbero ogni possibilità di controllo giurisdizionale sull’operato di ISTAT.
Con sentenza depositata il 13 luglio 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – aderendo alle prospettazioni dello Studio – ha, per prima cosa, sancito il principio, posto in discussione dal Governo Italiano, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, e dalla Commissione Europea, secondo il quale le “unità istituzionali” (ossia famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni) hanno un interesse meritevole di tutela a che le disposizioni del Regolamento (UE) n. 549/2013 sulla loro classificazione ai fini della definizione del bilancio consolidato dell’Unione Europea siano correttamente applicate.
Nel solco di detto principio, la Corte ha, quindi, ritenuto che l’art. 23-quater del D.L. n. 137/2020, nella parte in cui impedisce alla Corte dei Conti di annullare l’Elenco ISTAT (e, quindi, di disporre l’esclusione dei ricorrenti dall’Elenco medesimo) sia conforme all’Ordinamento Europeo esclsuivamente se, in concreto, l’Ordinamento Italiano metta a disposizione dei ricorrenti istanze giurisdizionali che abbiano il potere di operare effettivamente l’annullamento dell’Elenco (ossia, nella prospettazione del Governo Italiano, il Giudice Amministrativo).
Spetta ora alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, su espressa indicazione della Corte di Giustizia, valutare se l’Ordinamento Italiano garantisca la doverosa pienezza ed effettività della tutela agli interessati, secondo le indicazioni rese nella sentenza.
In merito, peraltro, la Corte dei Conti aveva già manifestato i propri dubbi circa la compatibilità con la Costituzione Italiana del sistema “binario” argomentato dalla Difesa Erariale. Non può, quindi, escludersi un’ulteriore “parentesi” dei giudizi di Ferrovienord S.p.A. e FITRI dinanzi alla Corte Costituzionale.
Lo Studio Lipani Catricalà & Partners ha maturato una solida expertise in materia di ricognizione delle unità istituzionali operata da ISTAT ai fini della compilazione ed aggiornamento dell’Elenco delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, prestando assistenza e consulenza a rilevanti player istituzionali, quali Fintecna S.p.A., Invimit SGR S.p.A., Simest S.p.A., Finest S.p.A., MCC Medio Credito Centrale S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A..