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Scavi su suolo pubblico e obblighi di ripristino. Quali limiti al potere regolamentare dell’Ente proprietario?

Ottobre 1, 2026

Secondo la recente giurisprudenza amministrativa, i Comuni possono imporre l'estensione dei lavori di ripristino stradale e le relative garanzie economiche solo se proporzionati e giustificati da concrete esigenze di sicurezza. Viene così escluso l'uso automatizzato dei regolamenti locali per addebitare ai gestori dei servizi i costi della generale manutenzione stradale.

By Jacopo Fronticelli Baldelli, Senior Associate

La posa di un cavo, la riparazione di una conduttura o l’allacciamento di una nuova utenza comportano spesso la necessità di intervenire sul suolo comunale. Una volta terminati i lavori, l’esecutore deve ripristinare la strada, rimediando alle conseguenze del proprio intervento per restituirla alla circolazione in condizioni di totale sicurezza. La questione, apparentemente lineare, si fa più complessa quando il ripristino non è commisurato allo scavo o ai lavori che sono stati eseguiti, ma viene esteso a porzioni molto più ampie della strada. In questi casi, il legittimo interesse dell’Ente proprietario alla tutela del proprio “patrimonio stradale” deve confrontarsi con l’esigenza di non imporre al gestore della rete lavori, garanzie e costi che vadano oltre quanto giustificato dall’intervento ripristinatorio.

A livello normativo, questo equilibrio è retto dagli artt. 27 e 28 del Codice della strada, che riconoscono al soggetto pubblico il potere di dettare le condizioni necessarie a tutelare la sede stradale e la sicurezza della circolazione, purché le prescrizioni imposte al gestore per il ripristino mantengano un collegamento con le caratteristiche dell’intervento, con le condizioni effettive della strada e, da ultimo, con le opere necessarie per riportare la circolazione alle condizioni di sicurezza precedenti.

In questo senso si è pronunciato anche il TAR Lazio, con sentenza del 16 maggio 2024, n. 9646, investito di un contenzioso relativo al Regolamento “per la disciplina degli interventi di scavo e ripristino del suolo pubblico” del Comune di Civitavecchia. La disciplina comunale, nella specie, imponeva il rifacimento dell’intera carreggiata a seguito di ogni scavo (senza considerare l’estensione effettiva dei lavori o le condizioni pregresse del suolo), mentre il Giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo questo automatismo, chiarendo che un ripristino più ampio rispetto alla porzione materialmente interessata dall’intervento può essere imposto solo quando necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità della strada.

Il punto, dunque, non è stabilire se il ripristino debba (sempre e solo) coincidere con l’area interessata dallo scavo, quanto verificare, caso per caso, fin dove sia realmente necessario estenderlo. Il gestore è tenuto a rimediare alle conseguenze dei propri lavori, ma ciò non può tradursi automaticamente nell’obbligo di farsi carico di interventi troppo ampi, privi di un effettivo collegamento con lo scavo eseguito e riconducibili, in sostanza, alla più generica manutenzione della sede stradale.

Questa esigenza di proporzionalità si registra anche con riferimento alle garanzie “economiche” richieste dagli Enti proprietari o agli oneri economici aggiuntivi imposti ai gestori. Ad esempio, sia il TAR Lazio (Sez. II stralcio, 16 maggio 2024, n. 9646), sia il TAR Campania (Sez. VII, 7 gennaio 2025, n. n. 104), hanno escluso che il rilascio dell’autorizzazione possa essere subordinato al pagamento anticipato di un’indennità forfettaria di civico ristoro, destinata a compensare genericamente – e cioè in assenza di criteri di calcolo e di un concreto rapporto con gli interventi - il disagio conseguente agli scavi. Anche in queste ipotesi, il Giudice amministrativo, pur non escludendo la possibilità per il Comune di tutelarsi rispetto al rischio di ripristini omessi o incompleti, ha precisato che la garanzia deve essere commisurata al rischio effettivo degli interventi e sorretta da un’istruttoria idonea a giustificarne l’importo.

La tutela del patrimonio stradale deve, quindi, conciliarsi con la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico, evitando tuttavia che in capo al gestore (tenuto in ogni caso a intervenire quando necessario) vengano collocati obblighi automatici o sproporzionati, non preceduti da un’adeguata istruttoria e da una valutazione concreta della loro necessità.

Resta poi da capire quando le prescrizioni regolamentari possano essere contestate in sede processuale, dato che solo alcune di esse pregiudicano da subito la sfera giuridica del privato. La sentenza del TAR Lazio, Sez. II stralcio, 5 giugno 2024, n. 11460, affronta, tra i vari profili esaminati, anche il momento in cui una previsione regolamentare può essere contestata, chiarendo che l’impugnazione è immediata quando la disposizione incide già sulla posizione del singolo, mentre se la lesione derivi da un provvedimento successivo, l’interesse a ricorrere sorge solo con la relativa adozione, imponendo di contestare congiuntamente l’atto e la norma regolamentare presupposta.

In definitiva, nel panorama giurisprudenziale il punto di equilibrio che si è raggiunto appare netto. Il Comune può imporre le misure necessarie a tutelare la sicurezza e la funzionalità della sede stradale, purché siano proporzionate, motivate e fondate su una valutazione concreta dell’intervento. Il ripristino può estendersi anche oltre l’area materialmente interessata dallo scavo, quando ciò risulti concretamente necessario, purché l’Ente non finisca per imporre interventi e costi sproporzionati, che attengono, a titolo di esempio, alla più generale manutenzione del patrimonio stradale. Prescrizioni di questo tipo possono essere contestate dal singolo con tempi e modalità diversi, a seconda che la previsione regolamentare sia già di per sé lesiva, oppure richieda un successivo atto applicativo per incidere concretamente sulla sua sfera giuridica.